GREENPASS. Funzionamento, norme e rapporti con la privacy, ecco perchè il suo utilizzo è lecito ed efficiente

In questo articolo vogliamo offrire una ricostruzione degli elementi fondamentali del certificato verde e la risposta alle domande più frequenti sul suo uso, al fine di fugare ogni dubbio sulla ragionevolezza di questo strumento e soprattutto sulla piena compatibilità dello stesso con norme e principi del nostro ordinamento.

Cos’è il green pass?

Il green pass è il certificato (cartaceo o elettronico) creato per rendere più facile e sicura la libera circolazione dei cittadini nell’UE durante la pandemia Covid-19. 

Il green pass attesta che il suo titolare:

  • ha completato il ciclo di vaccinazione o ricevuto almeno la prima dose di vaccino per il Covid-19 ( in questo caso il certificato avrà validità di nove mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione);
  • ha effettuato un test, risultato negativo (in questo caso il Green Pass sarà valido 48 ore dall’effettuazione del test);
  • sia guarito dal Covid-19 (in questo caso il Green Pass sarà valido sei mesi dall’avvenuta guarigione).

Come si ottiene il green pass?

Dopo l’ottenimento di una delle condizioni sopra elencate, il sistema notificherà al cittadino sul cellulare un codice da usare per:

  • scaricare il certificato dalla piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) all’indirizzo www.dgc.gov.it 
  • visualizzare il certificato su app Immuni o IO

In ogni caso, è possibile scaricare il greenpass accedendo sul portale tramite SPID o CIE. Inoltre, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la tessera sanitaria.

Come funziona il green pass?

La finalità del greenpass è quella di monitorare lo stato di salute del cittadino nello svolgimento di determinate attività. Pertanto, il titolare del green pass, al fine di prender parte ad attività considerate a “rischio contagio” dovrà mostrare il certificato agli addetti alla  verifica, accompagnato da un documento di identità.

Quali sono le leggi che regolano il green pass?

Ricapitoliamo l’iter normativo che ha introdotto questo discusso documento.

Il Green pass trova origine in una normativa di matrice europea: il Regolamento (UE) 2021/953 che ha definito un quadro unico per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati di vaccinazione, di test e di guarigione da Covid-19.

Quanto alla normativa interna, in Italia, l’iter normativo di creazione e definizione della disciplina del green pass è stato il seguente:

  • d.l. 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Questa norma, tra le varie misure, ha definito il funzionamento di base della certificazione verde con condizioni per il suo rilascio, durata e ambito di applicazione;
  • il DPCM 17 giugno 2021, in attuazione del d.l. predetto, ha stabilito le regole di funzionamento del green pass, le modalità’ di aggiornamento e  revoca  delle  certificazioni verdi COVID-19, i soggetti deputati e le  modalità  per  il  controllo  delle certificazioni, i  tempi  di  conservazione  dei  dati   trattati, le misure per assicurare  la  protezione  dei  dati  personali trattati. 
  • legge 21 giugno 2021 n. 87, di conversione del d.l. aprile 2021, n. 52, istitutivo del green pass;
  • d.l. 23 luglio 2021, n. 105, norma che ha ampliato le regole per l’impiego del green pass;
  • d.l. 6 agosto 2021, n. 111, norma che ha previsto un ulteriore ampliamento dell’uso del green pass a partire dal mese di settembre 2021.

A cosa serve il green pass?

Le norme riassunte hanno previsto un graduale inserimento del passaporto vaccinale nelle attività quotidiane, come strumento volto ad attestare il possesso di alcuni requisiti vaccinali  da parte del suo titolare, quindi, rendere più sicuro lo svolgimento di alcune attività.

Prima fase

Il green pass è necessario per:

  • spostarsi tra regioni di cui almeno una è arancione o rossa;
  • fare ingresso in Italia dai 27 Paesi ue, più Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, Usa, Canada, Israele e Giappone senza dover fare la quarantena o il tampone;
  • accedere a eventi pubblici e privati, come matrimoni ed eventi sportivi, spettacoli dal vivo;
  • visite a familiari affetti da covid in ospedali, pronto soccorso, o agli ospiti di strutture di lungodegenza e residenze sanitarie assistite.

Seconda fase

Dal 6 agosto, l’uso del green pass  è stato esteso anche per:

  • accedere a palestre, teatri, musei, cinema, mostre, fiere, convegni, parchi tematici, parchi divertimento, centri termali, sale gioco; 
  • concorsi pubblici;
  • ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove sarà ancora possibile andare).

Terza fase

Da settembre ci sarà un ulteriore ampliamento dell’obbligo per:

  • tutto il personale scolastico, universitario e studenti universitari. Non sarà invece previsto per gli studenti minorenni. 
  • viaggi a lunga percorrenza con bus, treni, aerei, navi e traghetti eccetto traghetti sullo stretto di Messina.

Che sanzioni sono previste per chi non ha il green pass?

  • In caso di mancato possesso del green pass, per il cittadino sono previste sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro, a cui si sommerà una denuncia per falso in caso l’identità non corrisponda alla certificazione verde.
  • Il titolare di una struttura/organizzatore sarà invece punito se non chiede al cliente il green pass all’ingresso del locale. Non è responsabile della presentazione di green pass falsi, a meno che siano palesi le incongruenze della certificazione esibita. Le sanzioni amministrative vanno da 400 a 1000 euro. É anche prevista la chiusura dell’esercizio se la violazione viene ripetuta per tre volte.

Come avvengono i controlli per il green pass?

Il D.P.C.M. 17.6.2021 affida l’attività di controllo: ai pubblici ufficiali, al personale addetto al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico, ai titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi a cui è possibile accedere solo previa esibizione del Green Pass, ai vettori di mezzi di trasporto.

I verificatori potranno richiedere, contestualmente all’esibizione del green pass, un documento per effettuare un necessario confronto fra le informazioni.

L’addetto farà la scansione del codice QRCode presente sul certificato per appurarne la validità attraverso App VerificaC19, la sola app autorizzata dal Governo e dal Garante privacy.

Il green pass viola la privacy?

Assolutamente no. Il green pass tratta solo i dati essenziali a verificare il possesso dei requisiti da parte del suo titolare ed è in regola con il GDPR per quanto riguarda misure di sicurezza, esattezza e trasparenza.

L’Autorità Garante per la privacy ha avuto un peso importante nell’iter normativo sopra sintetizzato, rimarcando, in diverse interlocuzioni con il Governo, i requisiti specifici della certificazione verde e la necessità del costante bilanciamento tra l’interesse alla tutela del diritto alla salute e il diritto alla tutela dei dati personali affinchè il green pass non determini trattamenti di dati personali illeciti o troppo invasivi per la sfera individuale.

A tal proposito il Garante ha evidenziato alcuni principi cui la creazione e funzionamento del green pass doveva ispirarsi, anche con riferimento alla “Piattaforma Nazionale DGC” di gestione dei certificati verdi:

  • MINIMIZZAZIONE DEI DATI

Il certificato deve utilizzare solamente i dati anagrafici necessari a identificare l’interessato e a consentire ai soggetti preposti ai controlli di verificare che la persona che esibisce il green pass sia vaccinato, guarito o abbia fatto un tampone con esito negativo;

  • PRINCIPIO DI ESATTEZZA

La piattaforma deve poter garantire aggiornamento e rettifica dei dati, e deve adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

  • PRINCIPIO DI TRASPARENZA 

La norma istitutiva del green pass deve indicare i soggetti che trattano le predette informazioni e che possono accedervi al fine di consentire agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal GDPR;

  • CONSERVAZIONE, LIMITI E SICUREZZA

i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo limitato e fornire garanzia rispetto al principio di integrità e riservatezza, attraverso misure tecniche e organizzative a garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

A seguito di interlocuzione con il Garante, i principi indicati dal Garante sono stati attuati dal legislatore che ha garantito la conformità dello strumento alla normativa privacy. 

In particolare, 

  • gli allegati al DPCM 17.06.2021 danno tutte le informazioni sul funzionamento del green pass con specificazione dei dati personali trattati, le regole alla base della piattaforma per l’emissione, rilascio e verifica delle certificazioni, le specifiche tecniche di funzionamento del QR Code, le modalità di fruizione delle certificazioni e le misure di sicurezza adottate ai sensi dell’art 32 del GDPR. Inoltre, il DPCM prevede che i dati su cui è basato il Green Pass siano cancellati dal sistema alla scadenza della validità del certificato.
  • è stato definito l’organigramma GDPR dei soggetti che ruotano attorno al Green pass stabilendo che il Ministero della salute è il titolare dei trattamenti, con annessi oneri e responsabilità;
  • è stata realizzata una valutazione d’impatto della piattaforma stessa, per verificare il rapporto sulla finalità del green pass e i rischi derivanti dal suo utilizzo;

Inoltre, il Garante 

  • ha chiarito il rapporto tra green pass ed AppIO, superando alcune criticità di questa applicazione nella fruizione del green pass;
  • ha limitato la verifica del pass alla sola App pubblica VerificaC19, in quanto sola app in grado di rispettare i principi protezione dei dati personali, garantendo che i verificatori entrino a contatto solamente le generalità dell’interessato, senza visualizzare le altre informazioni presenti nella certificazione (guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone).

Il green pass limita la libertà di circolazione e spostamento di ogni individuo?

Assolutamente no.

L’articolo 16 della Costituzione recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.

La Costituzione ammette delle forme di limitazione alla libertà di circolazione, se previste dalla legge. Il green pass è stato istituito da una legge generale dello stato, come tale, non è contrario al nostro ordinamento.

In ogni caso, il green pass non rappresenta una limitazione alla libertà di spostamento ma una condizione per l’accesso a determinati luoghi o partecipazione a determinate attività.

Il green pass è un obbligo di vaccinazione?

No. 

Il certificato verde viene rilasciato anche con un tampone negativo. Il green pass rappresenta quindi un documento volto a verificare lo stato di salute di chi vuole svolgere determinate attività, al fine di garantire il diritto alla salute pubblica ma non obbliga alla vaccinazione, pur rappresentandone, chiaramente, un incentivo per coloro che, in assenza di una scelta chiara, rimanevano nel limbo degli indecisi.

Conclusione

La nostra libertà personale, diritto tanto conclamato e rivendicato, quanto probabilmente non compreso a fondo, passa anche attraverso una forma di cessione di una piccolissima parte dei nostri diritti per un bene maggiore che è quello della salute collettiva (anche per evitare tutte le conseguenze che derivano dalla sua lesione), messo fortemente a repentaglio dalla pandemia.

Quindi, posta la liceità del green pass, attenzione a rivendicare la presunta limitazione dei nostri diritti, in quanto una forma di verifica dello stato di salute (ALTRO NON FA IL GREEN PASS!) è necessaria ad evitare gli effetti nefasti di una nuova propagazione dei contagi.

Vuoi saperne di più sull’uso del green pass? Oppure, sei il gestore di un’attività e vuoi saperne di più su come attuare i controlli?

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